Quello che succede agli animali dopo un esperimento dipende sia dall'esperimento stesso che dall'animale da esperimento. Cavie più grandi che non sono state esposte a sofferenze pesanti possono essere utilizzate in diversi esperimenti. I roditori, invece, alla fine dell'esperimento vengono solitamente uccisi per fornire una risposta alla questione scientifica. I metodi di uccisione consentiti devono muoversi nell'ambito dei requisiti legali [1] e sono fissati nelle direttive dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Queste direttive specificano per ogni specie in quali circostanze il metodo di uccisione è ammissibile o inammissibile, e sono sottoposte a periodica verifica e modifica [2].
È fondamentale che l'uccisione sia rapida e indolore - la sofferenza per gli animali deve essere ridotta al minor grado possibile, l'obiettivo è l’insorgenza rapida di insensibilità e incoscienza al fine di evitare dolori. I ricercatori devono disporre a tal riguardo di una formazione adeguata.
In certi casi, gli animali devono essere uccisi prima che l'esperimento sia completato. Ciò si rende necessario, ad esempio, se la condizione di salute peggiora repentinamente, in modo da prevenire il dolore. I ricercatori devono dichiarare chiari criteri di interruzione prima dell'inizio dell'esperimento, il che dovrebbe evitare agli animali la sopportazione di un dolore eccessivo. Più alti sono i criteri di interruzione, maggiore è la gravità degli esperimenti.
In rari casi, è possibile collocare gli animali da laboratorio presso privati dopo il completamento degli esperimenti. La Protezione svizzera degli animali e l'Università di Zurigo hanno avviato ad esempio una collaborazione per collocare gli animali da laboratorio presso privati al termine degli esperimenti scientifici [3].
Questo è un contributo al dossier "La sperimentazione animale in Svizzera (FAQ)".
Riferimenti
Legge sulla difesa degli animali: Art. 17, Art. 26 comma 1, Art. 20 comma 1; Ordinanza sulla protezione degli animali: Art. 135 comma 7, Art. 135 comma 9, Art. 177, Art. 178 comma 1
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (2020), Informazioni tecniche sugli esperimenti con gli animali, Eutanasia professionale e conforme alla protezione degli animali per gli animali da esperimento, 3.01, https://www.blv.admin.ch/dam/b...
Club der Rattenfreunde, Rehoming-Projekt, http://adopt-a-pet.ch/rehoming-projekt/
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